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Strumento urbanistico che
estende la propria disciplina alla generalità del territorio comunale.
Nonostante gli vengano mosse critiche sempre più frequenti e puntuali, rimane il
principale strumento di pianificazione, mediante il quale l'amministrazione comunale
determina le direttive per lo sviluppo urbanistico ed edilizio, individuando le
"zone" edificabili - la loro specifica destinazione (residenziale, produttiva,
agricola e così via), la densità edilizia e quanto altro debba applicarsi
all'edificazione - e quelle inedificabili, in quanto destinate a soddisfare i bisogni
della collettività (strade, parcheggi, verde, scuole, ecc.).
Le aree di proprietà privata subordinate ad espropriazione o, comunque, inedificabili per
effetto della loro destinazione a servizi pubblici, possono restare "vincolate"
(ossia, sottratte all'utilizzazione privata) per un quinquennio dall'approvazione del PRG.
Se nel termine l'amministrazione comunale non provvede all'approvazione del piano
particolareggiato di esecuzione dell'opera pubblica, il vincolo decade automaticamente e
le aree riacquistano una - sia pur limitata - capacità edificatoria (art. 4, ultimo
comma, L. 10/1977).
A. Modi di
L'attuazione del PRG avviene:
a) mediante il rilascio di concessioni edilizie o di autorizzazioni quando gli interventi
debbano essere localizzati su aree dotate di opere di urbanizzazione o riguardino edifici
esistenti;
b) mediante piani attuativi: con il piano di recupero (PR) quando, pur intervenendo sul
tessuto urbano edificatorio, s'intendano effettuare interventi radicali di
ristrutturazione e di trasformazione; con il piano di lottizzazione (PL) quando s'intenda
realizzare un intervento edilizio su una parte del territorio non urbanizzata o non
sufficientemente urbanizzata in rapporto con l'entità dell'insediamento previsto; con il
piano di zona per l'edilizia economica e popolare (PEEP) ed il piano per gli insediamenti
produttivi (PIP) quando, mediante espropriazione delle aree, l'amministrazione intenda
soddisfare la domanda di residenza o di insediamenti produttivi a costo sociale.
B. Procedura di approvazione dello strumento
I - Delibera consiliare di adozione dello strumento urbanistico.
La procedura di approvazione del PRG ha inizio tramite l'adozione di una delibera
consiliare con la quale il progetto di piano viene assunto dall'amministrazione comunale.
La delibera consiliare, oltreché contenere la verbalizzazione della discussione, deve
altresì contenere il mandato al sindaco perché disponga in ordine alla pubblicazione del
piano adottato entro un preciso termine, stabilendo in particolare il luogo del deposito
degli elaborati, l'orario per il pubblico, le modalità per il rilascio di copie.
Tale deliberazione deve essere poi sottoposta all'approvazione della sezione provinciale
del Comitato regionale di controllo, la quale potrà chiedere tutti gli elementi di
giudizio che appaiano indispensabili per accertare la convenienza del piano medesimo, non
soltanto nei riflessi finanziari ma anche in relazione alle limitazioni troppo onerose che
eventualmente vengano a ricadere sugli interessi pubblici.
L'adozione del PRG è un elemento costitutivo del procedimento attraverso il quale il
piano si forma e pertanto non vi è dubbio che nel caso in cui la delibera di adozione di
un piano venga annullata, l'intero piano perde efficacia in quanto carente di una parte
essenziale dello stesso.
Accade spesso che, nella successione delle amministrazioni che governano il Comune, quella
successiva intenda revocare la delibera di adozione presa da quella precedente: è bene
ricordare che tale possibilità si ha solo sino a quando il piano non sia stato approvato
dalla regione, dal momento che successivamente all'approvazione, la deliberazione di
adozione si fonde con il provvedimento regionale per dar vita ad un provvedimento
complesso ed autonomo.
Molti dei ricorsi al TAR contro le deliberazioni di adozione si basano sulla presunta
carenza di motivazione: in effetti la necessità di motivazione si ha solo per il
superamento della destinazione precedentemente impressa alle aree in merito alle quali si
siano prodotti atti giuridicamente rilevanti quali la approvazione di un PL, la stipula di
una convenzione o l'emissione di una sentenza passata in giudicato.
Come si vedrà dalla giurisprudenza, non vi è necessità di motivare le singole scelte.
E' invece necessario motivare in senso generale sul perché l'amministrazione abbia
ritenuto il precedente piano superato parzialmente o totalmente.
In nessun caso comunque la deliberazione potrà essere considerata illegittima, in quanto
esiste una disparità di trattamento tra aree limitrofe (ad es., una delle quali sia stata
destinata all'edificazione e l'altra soggetta ad un vincolo espropriativo).
II - Le misure di
Le misure di salvaguardia sono provvedimenti amministrativi di natura esclusivamente
cautelare, dirette ad attribuire al sindaco la facoltà di sospendere ogni determinazione
in merito alle domande di concessione edilizia quando egli riconosca che l'attività
edilizia prospettata sia in contrasto con il piano urbanistico in itinere.
Esse, pertanto, trovano applicazione durante il periodo intercorrente fra la data di
adozione del piano e quella di approvazione del medesimo da parte della regione, periodo
che non dovrà superare i 5 anni, sia per il piano regolatore generale che per il
programma di fabbricazione.
In questo periodo l'esame delle istanze di rilascio di concessione edilizia deve essere
effettuato tenendo presente che:
- il sindaco deve negare la concessione edilizia che avrebbe negato anche prima
dell'adozione dello strumento urbanistico, con motivazione che esplicita la norma, locale
o generale, non rispettata nel progetto;
- il sindaco deve sospendere ogni determinazione in merito alla richiesta di concessione
edilizia se il progetto allegato non è conforme allo strumento adottato, comunicando la
sospensione ed il relativo motivo, costituito dall'esplicito riferimento a quel contenuto
dello strumento rispetto al quale è verificata la non conformità;
- il sindaco può rilasciare la concessione edilizia se il progetto allegato alla
richiesta di concessione ha contemporaneamente due qualità: non incorre in nessun motivo
di diniego ed è conforme allo strumento adottato.
E' evidente, in questa ipotesi, che le due qualità significano l'ottemperanza a due
diversi gruppi di norme e che, in ogni caso, la più restrittiva è quella che predomina.
L'applicazione delle misure di salvaguardia costituisce una forma particolare di tutela
della pianificazione urbanistica ed i l periodo ad esse relativo non si può computare al
fine della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio per decorso quinquennale.
Le misure di cui trattasi si applicano anche alle domande presentate precedentemente alla
data di adozione del piano e durano sino alla pubblicazione del piano attraverso il
deposito presso la segreteria comunale dopo l'approvazione.
Alla luce della normativa di cui all'art. 4 del D.L. 398/1993 convertito, con
modificazioni, dalla L. 493/1993, le misure di salvaguardia possono esonerare il sindaco
ed il responsabile del procedimento nei confronti di colui il quale ha richiesto la
concessione edilizia.
Ovviamente, trattandosi di una sospensione e non di un provvedimento definitivo, è bene
che il sindaco si pronunci sulle domande così sospese entro il residuo termine la cui
rimanente parte, rispetto a quanto già computato prima della sospensione ricomincerà a
decorrere dal momento del deposito in segreteria di cui si è detto.
III - La
La pubblicazione è stabilita dall'art. 9 della L. 1150/1492 in 30 giorni; poiché nessun
regolamento (nonostante fosse previsto) ha completato la norma citata, in base a
istruzioni del Ministero dei Lavori Pubblici date con circolare della Div. XXIII, n. 2495
del 7 luglio 1954, i comuni sono tenuti a dare tempestiva notizia della data sul
Bollettino Ufficiale della regione, sulla stampa di maggiore diffusione e mediante avvisi
affissi in luoghi di pubblica frequenza.
Nella delibera di adozione, come già detto, possono essere contenute le modalità circa
il luogo, l'orario, la richiesta di riproduzioni totali o parziali del piano.
La giurisprudenza ha affermato che il comune non deve ripubblicare il piano (riaprendo i
termini per le osservazioni) a meno che l'accoglimento delle osservazioni non abbia
profondamente alterato il piano stesso.
Ricordiamo comunque che le osservazioni al piano non sono un rimedio giuridico e neanche
l'esercizio di un interesse legittimo partecipativo o oppositivo (come invece si ha per le
opposizioni al piano particolareggiato o al piano di zona per l'edilizia economica e
popolare). Esse costituiscono solo un generico momento di collaborazione nel quale il
privato ha il diritto di segnalare che, a suo dire, vi sono modi ugualmente efficaci di
raggiungere il soddisfacimento delle esigenze della collettività con un sacrificio minore
degli interessi del privato.
La motivazione della reiezione delle istanze dei privati, pertanto, può essere generica e
non precisa e puntuale.
IV - Le
Durante il periodo di pubblicazione e per altri trenta giorni dopo la scadenza, le
associazioni sindacali, gli altri enti pubblici ed istituzioni interessate nonché i
privati possono presentare osservazioni sul contenuto del piano ed esse costituiscono il
mezzo tramite il quale i privati e gli altri enti possono partecipare alle scelte della
pianificazione urbanistica.
Devono essere presentate per iscritto, in carta da bollo, indirizzate al sindaco, e gli
uffici comunali debbono registrarne il deposito su uno specifico libro protocollo.
Secondo la lettera della legge urbanistica, soltanto gli enti pubblici e le istituzioni
interessate, oltre alle associazioni sindacali, potrebbero presentare osservazioni.
Tuttavia è invalso l'uso di dare all'art. 9 L. 1150/1942 l'interpretazione più ampia nel
senso che chiunque possa presentare osservazioni al piano regolatore generale pubblicato,
purché esprima un apporto collaborativo. Infatti è ormai generalmente condivisa
l'interpretazione del significato e quindi dell'oggetto della osservazione:
"osservare" non significa opporsi, ma collaborare.
Le osservazioni vengono esaminate dall'amministrazione comunale che, con deliberazione
consiliare, esprime le proprie determinazioni in proposito (controdeduzioni) esplicitando
quali vengono accolte e quali respinte.
Nel caso in cui siano state accolte tutte o parte delle osservazioni, il comune ha
l'opportunità, ma non l'obbligo, di introdurre nel progetto pubblicato le modifiche
conseguenti all'accoglimento.
A tal fine è sufficiente (secondo la giurisprudenza) che la pubblicazione della delibera
sulle controdeduzioni, insieme agli elaborati modificati, avvenga per un solo giorno di
festa o di mercato; oppure potrà essere fatta la pubblicazione di apposita delibera
(successiva a quella della controdeduzione) riferita soltanto agli elaborati modificati e
ad essa allegati.
V - Approvazione del
Terminati questi adempimenti, con l'invio di tutti gli atti alla regione ha inizio la fase
di approvazione del piano, approvazione che può essere piena, parziale e/o condizionata.
L'approvazione è parziale e/o condizionata quando la regione formuli richiesta di
modifiche, di integrazioni oppure di rielaborazione entro un determinato termine, scaduto
il quale essa può intervenire in via sostitutiva.
Il 2° comma dell'art. 10 legge urbanistica 1150/1942 indica, infatti, le modifiche che
possono essere apportate con il decreto di approvazione.
In via generale, sono consentite soltanto "le modifiche che non comportano
sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano
stesso ed i criteri di impostazione".
Sulle proposte di modifiche il comune dovrà necessariamente esprimersi, assumendo una
nuova deliberazione consiliare, per aderirvi o per formulare proprie controdeduzioni.
La Regione, nell'esaminare il piano, non è obbligata ad esaminare varianti adottate
successivamente dal comune a meno che le stesse non abbiano adempiuto a tutte le
formalità previste per l'adozione (pubblicazione, osservazioni, controdeduzioni).
Ovviamente la Regione potrà tener conto di tali varianti successive e, se le stesse non
costituiscono sostanziali modifiche, potrà introdurne i contenuti modificando d'ufficio
il piano.
Il piano approvato anche con modifiche non necessita di un nuovo periodo in cui i privati
possono presentare le loro osservazioni.
Dalla data della deliberazione regionale di approvazione - che deve essere pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della regione - il piano si considera efficace e, perciò, vigente.
C. Varianti al piano regolatore
La variante costituisce una modifica al piano resasi necessaria dal mutamento ambientale e
dal sopraggiungere di nuove esigenze. Essa è diretta a dare una nuova sistemazione
urbanistica ad intere zone d'insediamento o ad alcune sue parti senza dar luogo, con ciò,
alla modificazione integrale dello strumento urbanistico vigente.
Fino all'entrata in vigore della L. 47/1985 le varianti dovevano essere preventivamente
autorizzate dall'autorità regionale, sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante,
del proprio organo tecnico consultivo in materia urbanistica (L. 1150/1942, art. 10, comma
7, con le modifiche delle competenze apportate dal D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8) salvo che
si trattasse :
1) varianti necessarie per la formazione di PEEP la cui approvazione contiene anche
l'approvazione dell'eventuale variante;
2) di varianti necessarie per l'esecuzione di opere pubbliche (L. 1/1978);
3) di varianti necessarie per adeguare ai DD.MM lavori pubblici e 1° e 2 aprile 1968 il
piano regolatore generale già approvato.
Come detto, dalla data di entrata in vigore della L. 47 (17 marzo 1985) i comuni possono
adottare qualsiasi variante al proprio strumento urbanistico senza dover richiedere in via
preliminare l'assenso regionale.
Per tutti i necessari adempimenti, le procedure di approvazione delle varianti sono eguali
a quelle previste per l'approvazione dello strumento urbanistico generale.
D. Comuni sprovvisti di
E, infine, un breve cenno all'ipotesi in cui un comune sia totalmente o parzialmente
sprovvisto di strumento urbanistico.
Dopo aver ricordato che la "parziale" mancanza del piano generale può
discendere dall'intervenuta decadenza dei vincoli comportanti esproprio od
inedificabilità per il decorso del quinquennio dall'approvazione del piano senza la loro
attuazione, va richiamato l'art. 4, ultimo comma, della L. 10/1977, il quale prescrive gli
interventi ammissibili e le relative densità (espresse in termini volumetrici o di
superficie) nei comuni privi di strumento urbanistico generale.
La norma, alla cui lettura si rimanda (si veda la sezione che segue, che riporta la
legislazione vigente) è applicabile nelle regioni le cui leggi urbanistiche non abbiano
in altro modo disciplinato la fattispecie
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